CCNL Agricoltura Impiegati: in data 23/02/2017 è stato firmato, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e la CONFEDERDIA, la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL, l’accordo di rinnovo CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 19/11/2012.
Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31/12/2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19/11/2012, sono incrementati a decorrere dall’1/01/2017 del 2,5 per cento.
Pertanto, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi dei suddetti aumenti sono i seguenti
Categorie | Minimi nazionali distipendio mensile
conglobato a decorrere dall’1/3/2017 |
---|---|
Q | 1.555,79 |
1° | 1.467,39 |
2° | 1.340,94 |
3° | 1.233,49 |
4° | 1.162,19 |
5° | 1.112,31 |
6° | 1.058,92 |
I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi.
I minimi di cui alla suddetta tabella trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 19/11/2012, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1/01/2019; per gli altri contratti territoriali dall’1/03/2017.
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 19/11/2012, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dall’1/03/2017.
Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
In relazione alla particolarità del settore agricolo le Partibconcordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a tempo determinato non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 7/10/1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui ai citati artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 , non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all’attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo – pubblicitarie per un periodo di tempo limitato.
Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:
– attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;
– attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;
– attività connesse all’ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo
Rapporti di lavoro a tempo parziale
La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell’anno la misura del 25% rispetto all’orario ridotto concordato.
Apprendistato professionalizzante
Adeguata la disciplina al D.Lgs. n. 81/2015
Indennità di funzione
Alla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a), spetta, con decorrenza dall’1/1/2017, una indennità mensile pari a 100 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.
Flessibilità dell’orario di lavoro
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.
Permessi
I giorni 3 per documentati motivi familiari. I predetti permessi, che vanno usufruiti entro l’anno di maturazione
Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario)
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.
La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca.
A decorrere dall’1/1/2017 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di euro 470,00 complessivi annui.
Dalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
Fonte: TeleConsul
Lascia una commento