CCNL Agricoltura Impiegati: rinnovato il contratto

CCNL Agricoltura ImpiegatiCCNL Agricoltura Impiegati: in data 23/02/2017 è stato firmato, tra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e la CONFEDERDIA, la FLAI-CGIL, la FAI-CISL, la UILA-UIL, l’accordo di per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 19/11/2012.

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31/12/2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19/11/2012, sono incrementati a decorrere dall’1/01/2017 del 2,5 per cento.

Pertanto, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, comprensivi dei suddetti aumenti sono i seguenti

Categorie Minimi nazionali distipendio mensile

conglobato a

decorrere

dall’1/3/2017

Q 1.555,79
1.467,39
1.340,94
1.233,49
1.162,19
1.112,31
1.058,92

I contratti territoriali non possono definire, per ciascuna categoria di impiegati e per i quadri, stipendi contrattuali inferiori ai suddetti minimi.
I minimi di cui alla suddetta tabella trovano applicazione nei contratti territoriali stipulati in applicazione del CCNL 19/11/2012, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1/01/2019; per gli altri contratti territoriali dall’1/03/2017.
Nei contratti territoriali non rinnovati secondo le disposizioni del CCNL 19/11/2012, fermo restando i minimi di stipendio integrativo in vigore, i minimi nazionali di stipendio mensile conglobato per le diverse categorie di impiegati e per i quadri, si applicano a decorrere dall’1/03/2017.

Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
In relazione alla particolarità del settore agricolo le Partibconcordano che la disciplina sulla successione dei contratti a e la disciplina sul numero complessivo dei contratti a non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 7/10/1963, n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, anche per tutte le altre attività legate ai cicli biologici naturali, alle esigenze dell’organizzazione tecnico-produttiva e alle caratteristiche peculiari del comparto aziendale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui ai citati artt. 19 c. 2, 21 c. 2 e 23 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 , non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili all’attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate ad assecondare i cicli biologici naturali, ovvero a rispondere a una intensificazione della domanda per ragioni collegate alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività e per iniziative promo – pubblicitarie per un periodo di tempo limitato.
Le Parti, quindi, a titolo esemplificativo indicano di seguito le fattispecie rispondenti ai criteri sopra concordati:
– attività stagionali connesse ai cicli di produzione, lavorazione, spedizione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e florovivaistici;
– attività connesse allo svolgimento o alla partecipazione a fiere, mostre, mercati e manifestazioni finalizzate alla promozione e commercializzazione di mezzi e prodotti agricoli e florovivaistici;
– attività connesse all’ospitalità, alla somministrazione di pasti e bevande, all’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, di attività ricreative, culturali, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo

Rapporti di lavoro a
La variazione della collocazione o della durata della prestazione non deve superare nell’anno la misura del 25% rispetto all’orario ridotto concordato.

professionalizzante
Adeguata la disciplina al D.Lgs. n. 81/2015

di funzione
Alla categoria dei quadri, come individuata nella precedente lettera a), spetta, con decorrenza dall’1/1/2017, una indennità mensile pari a 100 euro, da corrispondersi per 14 mensilità.

Flessibilità dell’
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.

Lavoro straordinario, festivo, notturno
Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 300 ore.

Permessi
I giorni 3 per documentati motivi familiari. I predetti permessi, che vanno usufruiti entro l’anno di maturazione

Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario)
Sono iscritti al Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali si applica il presente contratto.

La rinuncia deve essere inviata al Fondo e al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzione e vale fino a eventuale revoca.
A decorrere dall’1/1/2017 il del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di euro 470,00 complessivi annui.

Dalla medesima data il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.

Fonte: TeleConsul

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Dott. Paolo Casini

Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa.
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
Dott. Paolo Casini