La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11832 del 27 maggio 2014, entrando nel merito di una causa intentata per una cessione di ramo d’azienda, ha affermato che la cessione, per essere tale, deve riguardare un’unità produttiva caratterizzata da lavoratori con un particolare know how che costituiscano, di fatto, un’“entità economica che conservi la propria identità economica“, coerentemente alle direttive europee in materia e all’articolo 2112 del c.c.
Resta esclusa la cessione di ramo d’azienda nell’eventualità in cui l’azienda, come nel caso in specie, crei dal nulla un’unità produttiva al solo fine di cederla all’esterno, concentrando in essa alcuni lavoratori provenienti da diverse società del gruppo, in una specie di “cimitero degli elefanti”: tale pratica non è riconducibile alla cessione di ramo d’azienda, ma alla cessione di contratti di lavoro, che risulta illecita se compiuta senza il consenso dei lavoratori interessati.





