Trasferta e Trasfertismo: il Legislatore fornisce l’interpretazione autentica

trasferta e trasfertismoIn materia di Trasferta e Trasfertismo, attraverso l’art. 7-quinquies della L. n. 225/2016, legge di conversione del così detto Decreto Fiscale, il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dei predetti concetti.
La novità è di rilevante interesse, soprattutto per alcuni settori nei quali l’attività viene svolta continuamente in luoghi sempre diversi, come nei settori dell’edilizia e dell’impiantistica.

L’interpretazione autentica del Legislatore si è resa indispensabile anche alla luce di alcune interpretazioni giurisprudenziali della , fatte proprie dagli Organi Ispettivi, i quali hanno ricondotto al concetto di trasfertismo, e quindi assoggettato a contribuzione in misura del 50%, alcune economiche erogate ai lavoratori.

Di seguito l’interpretazione autentica fornita dal Legislatore:

“Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51″.

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Dott. Paolo Casini

Dott. Paolo Casini

Si è laureato nel 2010 in Consulenza del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, con una tesi sulla pianificazione nella successione d'impresa.
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
Dott. Paolo Casini