In materia di Trasferta e Trasfertismo, attraverso l’art. 7-quinquies della L. n. 225/2016, legge di conversione del così detto Decreto Fiscale, il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dei predetti concetti.
La novità è di rilevante interesse, soprattutto per alcuni settori nei quali l’attività viene svolta continuamente in luoghi sempre diversi, come nei settori dell’edilizia e dell’impiantistica.
L’interpretazione autentica del Legislatore si è resa indispensabile anche alla luce di alcune interpretazioni giurisprudenziali della Cassazione, fatte proprie dagli Organi Ispettivi, i quali hanno ricondotto al concetto di trasfertismo, e quindi assoggettato a contribuzione in misura del 50%, alcune indennità economiche erogate ai lavoratori.
Di seguito l’interpretazione autentica fornita dal Legislatore:
“Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51″.
HAI UNA DOMANDA DA FARCI SU QUESTO TEMA?
COMPILA IL FORM E SOTTOPONICI LA TUA RICHIESTA:
Servizio a pagamento. Per maggiori info: Consulenza Online.
Dott. Paolo Casini
Nel 2015 si abilita in qualità di Consulente del Lavoro, iniziando a collaborare con un importante Studio di Consulenza del Lavoro di Padova.
Si occupa principalmente di consulenza in materia di Diritto del Lavoro, Amministrazione del Personale, aziende del settore Edile e di Scuole Private.
Latest posts by Dott. Paolo Casini (see all)
- Al via la detassazione negli Studi Professionali - 13 dicembre 2016
- Aziende con almeno 15 dipendenti: da Gennaio 2017 scatta l’obbligo di assumere un lavoratore disabile - 12 dicembre 2016
- INAIL: guida alla compilazione del Modello OT24 per il 2017 - 12 dicembre 2016

