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Iscrizione alla gestione separata del socio lavoratore che è anche amministratore |
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La Corte di Cassazione ha statuito che il socio lavoratore che esercita come amministratore dev’essere iscritto anche alla gestione separata, dichiarando l’illegittimità dell’unificazione della posizione previdenziale a seconda dell’attività prevalente. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8666 del 9 aprile 2013, ha confermato che non trova applicazione la suddetta unificazione della contribuzione (art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996), nel caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma, per la quale vige l’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995. |
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