In riferimento al contributo per il rilascio o il rinnovo del Permesso di Soggiorno, a seguito della conferma della Sentenza n. 6065/2016 del TAR del Lazio, si segnala che gli stranieri interessati al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno più pagare il contributo, precedentemente stabilito con decreto del Ministero dell’Economia del 06/10/2011 di importo variabile da € 80 ad € 200, fermo restando però l’obbligo del versamento del costo del permesso di soggiorno elettronico.
Facendo seguito a quanto disposto con circolare N. 400/A/2016/12.214.5. prot. 38650 del 16.09.2016. si comunica che in data odierna, 26 ottobre 2016, è stata pubblicata l’unita sentenza N. 04487/2016 Reg.Prov.Coll, e n. 07047/2016 Reg.Ric. con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è definitivamente pronunciato sull’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, respingendolo e, per l’effetto, confermando la sentenza impugnata che aveva annullato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 6 ottobre 2011, dispositivo del contributo da 80 a 200 Euro.
Per conseguenza, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assolvere al pagamento degli importi previsti dall’articolo 5, comma 2 ter, del TUE fermo restando l’obbligo del versamento relativo al costo del pse, così che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del citato contributo.
Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
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