La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, nell’Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della visita medica preventiva (articolo 12 del D.Lgs n. 81/2008) in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.
Al riguardo la Commissione ritiene che il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, nel caso in cui il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva (o della visita periodica) e comunque per un periodo non superiore ad un anno.





