L’INPS, nel Messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della Legge n. 135/2012, con riguardo ai lavoratori coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi (mobilità o procedure di CIGS prima e mobilità dopo) attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011.
In particolare, l’Istituto chiarisce che le predette misure di salvaguardia trovano applicazione esclusivamente nei confronti di coloro che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal DL n. 201/2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.





