L’INPS, nel Messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013, alla luce delle novità introdotte dal DL Lavoro (DL n. 76/2013, conv. con mod. in Legge n. 99/2013) chiarisce che non decade dal diritto all’integrazione salariale o all’indennità di mobilità il lavoratore che si rioccupa dimenticando di comunicarlo all’INPS, nel caso in cui il nuovo datore di lavoro presenti la comunicazione preventiva obbligatoria d’assunzione.
Infatti, l’articolo art. 9, comma 5 della Legge n. 99/2013 stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga (modello UNILAV) sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione compresi quelli a carico dei lavoratori.