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Cassazione: non decade da integrazione salariale il lavoratore che non comunica a INPS inizio di una nuova attività lavorativa

L’INPS, nel Messaggio n. 15079 del 25 settembre 2013, alla luce delle novità introdotte dal DL Lavoro (DL n. 76/2013, conv. con mod. in Legge n. 99/2013) chiarisce che non decade dal diritto all’integrazione salariale o all’ di mobilità il lavoratore che si rioccupa dimenticando di comunicarlo all’INPS, nel caso in cui il nuovo datore di lavoro presenti la preventiva obbligatoria d’assunzione.

Infatti, l’articolo art. 9, comma 5 della Legge n. 99/2013 stabilisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga (modello UNILAV) sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione compresi quelli a carico dei lavoratori.

 

Fonte: SEAC
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