In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che ha presentato richiesta di aspettativa in base alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del periodo di comporto.
Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17590 del 18 luglio 2013, ha chiarito che è ingiustificato il recesso del datore di lavoro che non ha considerato la domanda proposta dal dipendente, rilevando, altresì, il rifiuto dello stesso datore alla richiesta di conteggio delle assenze già consumate.