Periodo di contribuzione per l’accesso alla NASPI: con il messaggio n. 710 del 15 febbraio 2017, l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla utilità, ai fini del requisito delle 13 settimane di contribuzione, dei contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria nonché dei periodi di congedo parentale.
Nel fornire i chiarimenti necessari, l’INPS richiama inoltre le indicazioni già contenute al paragrafo 2.2, lett. b), della circolare INPS in materia di NASpI n. 94 del 12/5/2017.
In particolare, viene precisato che – ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili:
1. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
2. i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.