La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25311 dell’11 novembre 2013, ha confermato il licenziamento operato dall’azienda nei confronti del dipendente che si era assentato per andare in vacanza senza permesso da parte del datore di lavoro, quando i colleghi dello stesso erano già assenti e il lavoratore era pienamente consapevole di quest’assenza.
A nulla serve il ricorso posto in atto dal lavoratore: la Suprema Corte ha giustificato la decisione ricordando che tra gli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede del lavoratore rientra anche quello di accertarsi che le proprie assenze non rechino danno all’attività lavorativa o non comportino una disfunzione organizzativa.