Paghe Facili

Cassazione: il recesso nei confronti del “finto” autonomo va considerato licenziamento illegittimo

In materia di licenziamento, la Corte di ha chiarito che qualora il lavoratore risulti prestare la sua opera in presenza di un contratto di agenzia ma svolga in concreto la propria attività in analogia ad una prestazione di tipo subordinato, il recesso dal contratto andrà considerato licenziamento.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 12909 del 24 maggio 2013, ha precisato che il recesso dal contratto di agenzia sarà considerato licenziamento, qualora sia dimostrato che la prestazione del lavoratore risulta svolta in maniera analoga a quella del lavoratore subordinato. In tal caso andranno altresì riconosciute al prestatore le retribuzioni previste in caso di prendendo a parametro le somme corrisposte dal datore a carattere ricorrente.

Fonte: Seac News
Loading