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Ministero: lavoro intermittente non attivabile per interpreti e traduttori di scuola di lingue

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 31 del 19 novembre 2013, in risposta ad uno specifico quesito posto dall’Ordine dei , fornisce indicazioni in merito alla possibilità di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente per l’impiego di interpreti e di traduttori, che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua.

Al riguardo, il Ministero esprime parere sfavorevole non potendo equiparare le suddette figure agli “interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo”, previsti al n. 38 dell’elenco delle attività discontinue allegate al R.D. n. 2657/1923.

 

Fonte: SEAC
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