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	<title>Paghe Facili &#187; agenzia delle entrate</title>
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	<description>La tua risorsa per l&#039;amministrazione del personale</description>
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		<title>Agenzia delle Entrate: Approvata Certificazione Unica (CU2015) e Modello 770</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015, ha approvato la nuova Certificazione Unica “CU 2015” dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-approvata-certificazione-unica-cu2015-e-modello-770/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p>Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate,</p>
<ul>
<li>con il <b>Provvedimento n. prot. 4790/2015 del 15 gennaio 2015,</b> ha approvato la nuova <b>Certificazione Unica “CU 2015”</b> dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali, con le relative istruzioni di compilazione;</li>
<li>con il <b>Provvedimento n. prot. 4793/2015 del 15 gennaio 2015,</b> ha approvato il <b>modello 770/2015 Semplificato</b>, relativo all’anno 2014, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		<title>Rimborsi Chilometrici: Pubblicati gli importi per il 2015</title>
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		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 13:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[fringe benefit]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2014, n. 294. Tali dati, validi per... <a class="more-link" href="/rimborsi-chilometrici-pubblicati-gli-importi-per-il-2015/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p>Il <b>Comunicato dell’Agenzia delle Entrate</b> contenente le <b>tabelle nazionali dei costi chilometrici</b> di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’<b>ACI</b> è stato <b>pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2014, n. 294</b>.</p>
<p>Tali dati, validi per il <b>2015</b>, sono necessari per quantificare i <b>rimborsi spettanti a dipendenti o professionisti</b> che <b>utilizzano il proprio veicolo</b> nello svolgimento di attività a favore del datore di lavoro, e per determinare il <b>fringe benefit</b> derivante <b>dall’assegnazione delle autovetture aziendali</b> ai dipendenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Agenzia delle Entrate: bozza Modello 730 2015 e relative Istruzioni</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 2 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito internet la bozza del Mod. 730/2015 e le relative istruzioni. In particolare, tra le principali novità, si segnalano le seguenti: la possibilità di avvalersi del modello... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-bozza-modello-730-2015-e-relative-istruzioni/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p>In data 2 dicembre 2014, <b>l’Agenzia delle Entrate</b> ha reso disponibili sul proprio sito internet la <b>bozza del Mod. 730/2015 e le relative istruzioni</b>.</p>
<p>In particolare, tra le <b>principali novità</b>, si segnalano le seguenti:</p>
<ul>
<li>la possibilità di avvalersi del <b>modello 730 precompilato</b> per:
<ul>
<li><b>lavoratori dipendenti e pensionati</b> che hanno presentato il <b>Mod. 730/2014</b> e hanno ricevuto la <b>Certificazione Unica 2015</b>;</li>
<li><b>contribuenti</b> in possesso del <b>Mod. CU 2015</b> e che per l’anno 2013 hanno presentato il <b>Mod. UNICO PF 2014</b> o <b>il Mod. 730/2014 corredato dei quadri “aggiuntivi” RM, RT e RW</b>;</li>
</ul>
</li>
<li>la predisposizione di <b>un’unica scheda per scegliere di destinare la quota della propria IRPEF</b>:
<ul>
<li>allo Stato oppure a una istituzione religiosa nella misura del 8 per mille;</li>
<li>per finalità sociali nella misura del 5 per mille;</li>
<li>in favore di un partito politico nella misura del 2 per mille;</li>
</ul>
</li>
<li><b>l’eliminazione dell’indicazione dell’IMU dovuta nel quadro B</b>;</li>
<li>l’introduzione delle <b>nuove detrazioni per inquilini in alloggi sociali</b> e <b>giovani agricoltori che prendono in affitto terreni agricoli</b>;</li>
<li>l’introduzione del <b>nuovo credito di imposta “art-bonus”</b> pari la 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Certificazione Unica &#8211; CU2015: online il modello con le istruzioni</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 21:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>

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		<description><![CDATA[La bozza del modello &#8220;Certificazione unica&#8221; (CU 2015), relativo al periodo d’imposta 2014, che dal prossimo anno sostituirà il vecchio modello Cud, arricchita di dati e con l&#8217;ambito dei destinatari ampliati, è disponibile in rete, completa ora con le sue... <a class="more-link" href="/certificazione-unica-cu2015-online-il-modello-con-le-istruzioni/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="itemFullText">
<p>La bozza del modello <strong>&#8220;Certificazione unica&#8221; (CU 2015)</strong>, relativo al periodo d’imposta 2014, che dal prossimo anno sostituirà il vecchio modello Cud, arricchita di dati e con l&#8217;ambito dei destinatari ampliati, è disponibile in rete, completa ora con le sue <strong>istruzioni </strong>e le <strong>specifiche tecniche di compilazione</strong>.</p>
<p>Il nuovo modello di dichiarazione, propedeutico alla compilazione della maggior parte delle dichiarazioni fiscali, costituisce il primo passo verso l’ambizioso progetto della “<em><strong>dichiarazione precompilata</strong></em>”.</p>
<p><strong>Destinatari</strong></p>
<p>Oltre ai tradizionali destinatari del Cud &#8211; <strong>lavoratori dipendenti</strong> e <strong>percettori di redditi assimilati</strong> a quelli di lavoro subordinato – la nuova Certificazione Unica, infatti, riguarderà anche i redditi erogati ai <strong>lavoratori autonomi </strong>(professionisti), ai <strong>percettori di provvigioni </strong>comunque denominate e ai <strong>percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta</strong>, a titolo d’acconto o d’imposta.</p>
<p>Il nuovo modello includerà poi sezioni anche per i dati dei <strong>familiar</strong>i del dipendente o pensionato, per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia, e quelli dei <strong>professionisti</strong>. Per i familiari a carico, il modello CU 2015 si arricchisce di una tabella che include tutti i dati che sono serviti per l&#8217;attribuzione delle relative detrazioni, mentre nella sezione dedicata ai professionisti vanno indicati il totale delle somme loro corrisposte, l&#8217;importo non soggetto a ritenuta, le spese rimborsate, l&#8217;imponibile e le ritenute di anni precedenti oltre ai contributi previdenziali.</p>
<p>L’aggiunta dei nuovi soggetti e dei nuovi dati è stata fatta in vista proprio della concretizzazione dell’operazione “dichiarazione precompilata”, che, a partire dal nuovo anno, dovrebbe vedere circa 20 milioni di contribuenti alle prese con il 730 precompilato.</p>
<p><strong>Sostituti d’imposta </strong></p>
<p>Una novità riguarda anche i sostituti d’imposta. Questi, infatti, saranno tenuti non solo a consegnare la Certificazione Unica 2015 ai percettori, inviando il riepilogo dei redditi 2014 ai loro sostituiti entro il prossimo 28 febbraio, ma dovranno anche trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 9 marzo 2015 (la scadenza fissata del 7 marzo cade di sabato).</p>
<p>Se nel corso del 2014 sono state effettuate operazioni straordinarie che hanno determinato il passaggio di personale dipendente da un sostituto d’imposta all’altro, sarà unicamente cura del nuovo sostituto inviare la comunicazione, evidenziando separatamente le somme corrisposte dal primo sostituto d’imposta.</p>
<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza"><strong>Modelli in bozza</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Consulenti Del Lavoro</h6>
</div>
</div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Agenzia delle Entrate: Pubblicata la Bozza della CU2015</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 10:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate è disponibile in bozza la Certificazione Unica 2015 (che, dal 2015, non si chiamerà più CUD ma CU2015), che i sostituti d&#8217;imposta dovranno utilizzare per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati,... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-pubblicata-la-bozza-della-cu2015/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p align="Left">Sul sito internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate è disponibile in <b>bozza</b> la <b>Certificazione Unica 2015</b> (che, dal 2015, non si chiamerà più CUD ma CU2015), che i sostituti d&#8217;imposta dovranno utilizzare per attestare sia i <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati</b>, finora riportati nel CUD, sia <b>altri redditi</b> (per esempio di lavoro autonomo e &#8220;redditi diversi&#8221;), ad oggi certificati in forma libera.</p>
<p>Pertanto, tramite la Certificazione Unica confluiranno in un <b>unico modello</b> tutti i redditi corrisposti nel 2014.</p>
<p>Tra le principali novità, si segnala che la Certificazione Unica contiene un&#8217;apposita sezione per gestire il bonus IRPEF di 80 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle Entrate: Certificazione Unica per lavoro dipendente, assimilati e autonomo</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 10 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha presentato ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti la prima bozza del nuovo modello di Certificazione Unica (Mod. CU), che i sostituti d’imposta saranno tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-certificazione-unica-per-lavoro-dipendente-assimilati-e-autonomo/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><div class="attribute-body float-break">
<p>In data <b>10 settembre 2014</b>, <b>l’Agenzia delle Entrate</b> ha presentato ai <b>rappresentanti delle imprese</b> e ai <b>professionisti</b> la prima bozza del <b>nuovo modello di Certificazione Unica (Mod. CU)</b>, che i sostituti d’imposta saranno tenuti a rilasciare entro il 28 febbraio 2015 per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e nella quale, per la prima volta, dovranno essere inserite anche le certificazioni delle <b>ritenute dei lavoratori autonomi</b>.</p>
<p>I dati contenuti nella nuova certificazione, che dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015, saranno utilizzati per attuare quanto previsto dallo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale, attualmente in discussione in Parlamento. In particolare è previsto che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>Per quanto riguarda la certificazione delle ritenute di lavoro autonomo, si segnala che per le imprese, rispetto alle vecchie regole, vi sono due nuovi adempimenti:</p>
<ul>
<li>compilare l’apposito modello CU in sostituzione della certificazione dei compensi redatta in forma libera;</li>
<li>inviarlo telematicamente all’Agenzia.</li>
</ul>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Agenzia delle Entrate: istituito codice tributo per il bonus 80 euro</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/agenzia-delle-entrate-istituito-codice-tributo-per-il-bonus-80-euro/</link>
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		<pubDate>Thu, 08 May 2014 10:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, l&#8217;Agenzia delle Entrate comunica l&#8217;istituzione del codice tributo 1655, che i sostituti d&#8217;imposta potranno utilizzare sul Mod. F24 per recuperare le somme erogate in busta paga, ai lavoratori aventi diritto, a... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-istituito-codice-tributo-per-il-bonus-80-euro/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p align="Left">Con la <b>Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, l&#8217;Agenzia delle Entrate</b> comunica l&#8217;<b>istituzione</b> del <b>codice tributo 1655</b>, che i sostituti d&#8217;imposta potranno utilizzare <b>sul Mod. F24</b> per <b>recuperare</b> le <b>somme erogate in busta paga</b>, ai lavoratori aventi diritto, <b>a titolo di bonus</b> (cosiddetto bonus 80 euro).</p>
<p>Con riferimento alle modalità di compilazione del Mod. F24, il codice tributo in oggetto è esposto nella sezione <i>&#8220;Erario&#8221;</i> in corrispondenza delle somme indicate nella colonna <i>&#8220;Importi a credito compensati&#8221;</i>, con l&#8217;indicazione</p>
<ul>
<li>nel campo <i>&#8220;rateazione/regione/prov./mese rif.&#8221;</i> e</li>
<li>nel campo <i>&#8220;anno di riferimento&#8221;</i>, del mese e dell&#8217;anno in cui è avvenuta l&#8217;erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato &#8220;00MM&#8221; e &#8220;AAAA&#8221;.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>In busta paga il bonus: primi chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/in-busta-paga-il-bonus-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 11:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 del DL n. 66/2014, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 contenente i primi chiarimenti in relazione al bonus spettante ai... <a class="more-link" href="/in-busta-paga-il-bonus-primi-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p align="Left">Facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2014 del DL n. 66/2014, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato la <b>Circolare n. 8/E del 28 aprile 2014</b> contenente i primi chiarimenti in relazione al <b>bonus</b> spettante ai titolari di <b>reddito di lavoro dipendente</b> e di <b>taluni redditi assimilati</b> a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Come noto, l&#8217;ammontare del bonus è pari ad <b>euro 640</b> per i possessori di <b>reddito</b> complessivo <b>non superiore a 24.000 euro</b>; in caso di superamento del predetto limite il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.</p>
<p>L&#8217;Agenzia precisa, tra l&#8217;altro, che:</p>
<ul>
<li>i <b>sostituti d&#8217;imposta</b> riconoscono il bonus eventualmente spettante
<ul>
<li>in via automatica senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari</li>
<li>a partire dalle <b>retribuzioni erogate</b> nel mese di <b>maggio</b> ovvero, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno,</li>
<li>utilizzando l&#8217;ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (a titolo di esempio, ritenute IRPEF, addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all&#8217;imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, in caso di incapienza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga;</li>
</ul>
</li>
<li>la determinazione del <b>periodo</b> di lavoro nell&#8217;anno cui deve essere <b>rapportato il bonus</b> va effettuata considerando il <b>numero di giorni lavorati nell&#8217;anno</b>.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: SEAC</h6>
</div>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Modello 770/2013: Proroga al 20 Settembre ufficiale</title>
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		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>

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		<description><![CDATA[In collaborazione con LaborTre: Anche per il modello 770/2013 – Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – è arrivata la proroga del termine per la sua presentazione. Con un comunicato stampa diffuso ieri 24 luglio 2013 dall’Agenzia delle Entrate è stata definita... <a class="more-link" href="/modello-7702013-proroga-al-20-settembre-ufficiale/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p>In collaborazione con <a title="LaborTre" href="http://labortre.wordpress.com" target="_blank">LaborTre</a>:</p>
<p>Anche per il modello 770/2013 – Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – è arrivata la proroga del termine per la sua presentazione.</p>
<p>Con un comunicato stampa diffuso ieri 24 luglio 2013 dall’Agenzia delle Entrate è stata definita la proroga <strong>dal 31 luglio 2013  al 20 settembre  2013</strong>, quale nuovo termine per la presentazione del <strong>modello 770/2013 Semplificato e del modello 770/2013 Ordinario</strong>.</p>
<p>Come già avvenuto per gli scorsi anni la proroga arriva comunque a giochi quasi fatti e ormai in concomitanza con la scadenza ufficiale.</p>
<p>In attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento – ancora non diffuso ufficialmente nel sito dell’AE – la proroga dovrebbe interessare anche i termini per effettuare i versamenti da ravvedimento operoso e per la presentazione delle dichiarazioni integrative.</p>
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		<title>Agenzia delle Entrate: Modifiche alle specifiche tecniche degli studi di settore</title>
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		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 09:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Paolo Casini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Con Provvedimento 17 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore nonché le modifiche della modulistica degli studi di settore da allegare... <a class="more-link" href="/agenzia-delle-entrate-modifiche-alle-specifiche-tecniche-degli-studi-di-settore/">Continue Reading &#8594;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pf-content"><p>Con <b>Provvedimento 17 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate</b> ha approvato le <b>modifiche alle specifiche tecniche</b> per la <b>trasmissione telematica</b> dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli <b>studi di settore</b> nonché le <b>modifiche della modulistica degli studi di settore</b> da allegare all’UNICO 2013, nonostante la prima scadenza dei pagamenti sia già decorsa (8 luglio 2013).</p>
<p>Tra le varie correzioni si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che i <b>lavoratori autonomi</b> tenuti alla presentazione degli <b>studi di settore </b><b>devono compilare il rigo <i>“Cessazione del regime dei “minimi” in uno dei tre periodi d’imposta precedenti” del quadro V “Ulteriori dati specifici”</i></b>, nonostante abbiano <b>cessato di avvalersi del regime dei contribuenti minimi</b> (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007) nel <b>periodo d’imposta 2012</b>.</p>
<p>Il Provvedimento in esame specifica che la disposizione sopra esposta è stata adottata al fine di <i>“evitare che i controlli di coerenza tra i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione degli studi di settore e UNICO 2013 rilevino disallineamenti tra i dati contabili dovuti al particolare regime di determinazione del reddito applicato dagli stessi nei periodi di imposta precedenti al 2012”.</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
</div>]]></content:encoded>
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