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	<title>www.paghefacili.org &#187; opzione donna</title>
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	<description>La tua risorsa per l&#039;amministrazione del personale</description>
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		<title>Opzione Donna per il calcolo pensione: ultimi aggiornamenti</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noemi Secci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
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		<description><![CDATA[Nei miei articoli precedenti, ho affrontato più volte l&#8217;argomento Opzione Donna: si tratta , in parole povere, della possibilità, per lavoratrici dipendenti ed autonome, di pensionarsi con i requisiti della cd. Legge Maroni (243/2004), vigenti sino al 31.12.2007, ovvero 57 anni d&#8217;età e 35 di contributi (58 per le autonome), purchè si opti per il calcolo interamente contributivo. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" style="border: 0px currentColor;" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-t0dGNy34xs4/Ul7RMGtG12I/AAAAAAAABIM/7c6Hw65TYQs/s320/opzione+donna+calcolo+pensione+penalizzazioni.jpg" width="320" height="222" border="0" /></p>
<p>Nei miei articoli precedenti, ho affrontato più volte l&#8217;argomento <b>Opzione Donna</b>: si tratta , in parole povere, della possibilità, per lavoratrici dipendenti ed autonome, di pensionarsi con i requisiti della cd. Legge Maroni (243/2004), vigenti sino al 31.12.2007, ovvero <b>57 anni d&#8217;età e 35 di contributi</b> (58 per le autonome), purchè si opti per il calcolo interamente contributivo. Per effetto dell&#8217;applicazione dell&#8217;adeguamento requisiti alla speranza di vita, ora l&#8217;età è di <b>57 anni + 3 mesi</b> per le dipendenti, <b>58 + 3 </b>per le autonome.</p>
<p>Questo regime sperimentale, come ribadiscono tutt&#8217;ora le circolari Inps sull&#8217;argomento, scadrà il 31.12.2015: ciò vuol dire che sarà necessario <b>maturare i requisiti entro il 31.12.2014</b>, poichè si dovrà applicare la finestra di 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti; la data entro cui maturare i requisiti sarà, invece, il <b>31.06.2014 per le autonome</b>, poichè a queste ultime si applica la finestra di 18 mesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Tuttavia, come recita la legge stessa, si tratta di un regime sperimentale, al termine del quale il Governo valuterà l&#8217;opportunità o meno del suo mantenimento: è  probabile, dunque, dato che vi sono penalizzazioni in capo alle lavoratrici, che presto vengano stabilite delle proroghe.</p>
<p>Arriviamo, ora, alla dibattuta questione delle penalizzazioni: sulle percentuali di penalizzazione è stato detto tutto ed il contrario di tutto. In realtà, bisogna prima chiarire alcuni aspetti:</p>
<p><strong>Su quale parametro si basa la percentuale di penalizzazione:</strong></p>
<p>-se la basiamo sull&#8217;<b>ultima busta paga</b>, chiaramente la percentuale sarà alta: pensate che, con l&#8217;intero calcolo retributivo, ormai non più in vigore dal 2012, vi sarebbe comunque stata una penalizzazione minima del 20%;</p>
<p>-se la basiamo, invece, sulla pensione che avremmo avuto <b>utilizzando interamente il retributivo</b>, notiamo sempre una grossa differenza, che tuttavia non è solo dovuta alla metodologia di calcolo, ma anche, e soprattutto, alla decorrenza della pensione: chiaramente, s<b>postando in avanti la data del pensionamento,</b> per poter fruire del metodo retributivo-ordinario, stiamo versando vari anni di contributi aggiuntivi, e si tratta di cifre consistenti, in quanto si è raggiunto il massimo della carriera e degli scatti.</p>
<p>Molti lettori osserveranno che il confronto tra metodo interamente retributivo (sino al 2011) ed il contributivo dell&#8217;Opzione non avrebbe senso, poichè l&#8217;Opzione donna non può essere utilizzata da chi avrebbe avuto diritto al calcolo retributivo: in realtà, si tratta di un travisamento della normativa.</p>
<p>Le circolari Inps in materia, difatti, chiariscono<b> che non può aver accesso all&#8217;Opzione chi avrebbe comunque avuto accesso alla pensione con i vecchi requisiti ordinari</b>, ovvero quota 96 entro il 31.12.2011 (poi prorogato al 31.12.2012 per i dipendenti privati dalla Legge 92/2012),oppure, sempre per i dipendenti del settore privato, con il &#8220;salvacondotto&#8221; per i nati nel 1951 e 52.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Dunque, se la lavoratrice in questione usufruisce del calcolo retributivo sino al 2011 (poichè possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995), ma non rientra in alcun salvacondotto particolare, ha comunque diritto di pensionarsi con l&#8217;Opzione</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Tornando alla questione penalizzazioni, queste ultime sono molto più basse, se si confronta il <b>metodo interamente contributivo con il metodo misto</b> (retributivo sino al 31.12.1995, poi contributivo); vale, naturalmente, l&#8217;osservazione effettuata in precedenza, ovvero che la differenza non è, in questo caso, tanto dovuta alla metodologia di calcolo, quanto alle annualità versate in più. La divergenza, comunque, sarà tanto più bassa, quanto minori saranno le annualità di contributi accantonate precedentemente al 1995.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In conclusione, abbiamo osservato che <b>non esiste una percentuale univoca di penalizzazione</b>, e che moltissimo dipende dai parametri di riferimento: l&#8217;unica modalità sicura per conoscere l&#8217;importo esatto degli assegni è un calcolo, fatto da un professionista certificato, <b>che assuma come parametro i contributi versati nell&#8217;intero arco della vita lavorativa, nonchè le settimane utili</b>. Non lasciatevi ingannare dai software di calcolo: gli unici veritieri sono quelli studiati per i professionisti del settore, quelli che si reperiscono online gratuitamente sono &#8220;specchietti per le allodole&#8221;, distribuiti da siti di banche ed assicurazioni in modo da calcolare in automatico un&#8217;enorme penalizzazione sull&#8217;ultima busta paga, e spingere così il lavoratore a sottoscrivere fondi pensionistici integrativi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b><i>Dott.ssa Secci Noemi</i></b></p>
<p><a href="http://www.sardegnabandi.com/calcolo-pensione.php" target="_blank"><b><i>Consulente del Lavoro</i></b></a></p>
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		<title>Pensioni &#8211; Opzione Donna: ultimi aggiornamenti e chiarimenti</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Jun 2013 07:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Noemi Secci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[opzione donna]]></category>

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		<description><![CDATA[C&#8217;è tempo sino al 31/12/2014 per la domanda, per le lavoratrici dipendenti che desiderano andare in pensione con la cosiddetta &#8220;Opzione Donna&#8221;, ovvero la possibilità data dalla Legge 243/04 (Riforma Maroni), per le donne, di andare in pensione con la sola maturazione di 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e di 35 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è tempo sino al 31/12/2014 per la domanda, per le lavoratrici dipendenti che desiderano andare in pensione con la cosiddetta &#8220;Opzione Donna&#8221;, ovvero la possibilità data dalla Legge 243/04 (Riforma Maroni), per le donne, di andare in pensione con la sola maturazione di 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e di 35 anni di contributi, optando, però, per il calcolo contributivo dell&#8217;assegno pensionistico.<br />
Dell&#8217;Opzione Donna e dei raffronti tra le diverse metodologie di computo, specie per quanto concerne le percentuali di penalizzazione, ho parlato in maniera approfondita in miei tre precedenti articoli, pubblicati sul sito &#8220;www.PagheFacili.org&#8221; e sul mio blog &#8220;Lavoro, Fisco e Adempimenti&#8221;.<br />
In questa sede, tratterò le principali novità introdotte, nel 2013, dagli adeguamenti alla speranza di vita, e di alcune particolarità di calcolo precedentemente non menzionate, in quanto recentemente chiarite da una circolare Inps.</p>
<p>Innanzitutto, sono stati adeguati i coefficienti legati all&#8217;età (ovvero i coefficienti di trasformazione, secondo i quali il montante contributivo accantonato e rivalutato è &#8220;trasformato&#8221; in assegno mensile, che variano, in aumento, al variare dell&#8217;età pensionabile): di seguito, ecco la nuova tabella:</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/06/tabella-coeff-rivalut.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-818" alt="tabella coeff rivalut" src="/wp-content/uploads/2013/06/tabella-coeff-rivalut-280x300.jpg" width="280" height="300" /></a></p>
<p>Effettuando un confronto con i parametri in vigore precedentemente, dai calcoli effettuati, applicati ai casi pratici, è stata rilevata una penalizzazione media ulteriore del 3%.</p>
<p>Le novità, purtroppo, non finiscono qui: anche il requisito dell&#8217;età è stato adeguato, con l&#8217;aggiunta di 3 mesi, oltre ai 57 anni (58 per le autonome).<br />
Nulla cambia, invece, in relazione alle &#8220;finestre mobili&#8221;: ricordiamo, per chi non avesse letto i post precedenti, che, per maturare il diritto alla pensione, dal momento della domanda dovranno trascorrere 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e 18 per le autonome.<br />
Per questo motivo, i requisiti dovranno essere maturati, e la domanda effettuata, improrogabilmente entro il 31/12/2014, per aver diritto alla pensione entro il 31/12/2015.<br />
Nessuna possibilità, purtroppo, per chi maturasse il diritto alla pensione dopo questa data.</p>
<p>Infine, è bene sottolineare una specifica, chiarita da una delle ultime circolari dell&#8217;Inps, relativa alla modalità di calcolo contributivo della pensione con l&#8217;Opzione: il computo, infatti, dovrà essere &#8220;mitigato&#8221; rispetto al contributivo puro, grazie alla differenziazione, nel conteggio, dei periodi precedenti al 31/12/1995.<br />
In particolare,per determinare il montante dei contributi versati dal 1° gennaio 1996 alla data del pensionamento, si accantona, per ogni anno, il 33 per cento della retribuzione lorda corrisposta. Questi importi sono rivalutati, a tasso composto, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale (il cosiddetto PIL) ovvero dall’incremento del prodotto interno lordo nominale che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno.<br />
Le regole per questa rivalutazione, specificati nella circolare INPS n. 219 del 17 dicembre 1999, prevedono che il montante individuale dei contributi maturato al 31 dicembre di ciascun anno si rivaluti per il coefficiente previsto per l’anno successivo<br />
Circa, invece, la contribuzione versata prima del 1996, la costruzione del montante è più articolata.<br />
In primo luogo si risale alle retribuzioni annue lorde percepite nel decennio ( o nel periodo minore) precedente il 1996. Così , ad esempio, occorrerà prendere in considerazione gli stipendi annui percepiti dal 1986 al 1995.<br />
A ciascuna delle retribuzioni così individuate , si applica, poi, la percentuale pagata in quell&#8217;anno dalla ditta a titolo di contributi per la pensione (per il 1995 l&#8217;aliquota contributiva era, ad es., pari al 27, 57%); le contribuzioni di ogni anno, appositamente rivalutate in base alla media quinquennale del PIL, vanno sommate tra di loro e divise per 10, al fine di ottenere la contribuzione media annua, che andrà, poi, moltiplicata per gli anni di contributi versati prima del 1995, per ottenere il montante da utilizzare per il calcolo contributivo.<br />
Dal capitale così accumulato &#8211; che è la somma dei due “montanti “ (quello post 1995 e quello ante 1996) &#8211; si otterrà una pensione annua pari ad un’aliquota media che oscilla tra un minimo del 4, 3 per cento se si chiede la pensione a 57 anni ed un massimo del 6,5 per cento se si lavora fino a 70 anni.(vedi tabella).<br />
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è adeguato con incrementi progressivi (nel dettaglio, un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’assicurato, ed il numero dei mesi. Esemplificando, per una donna che matura il diritto alla pensione a 57 anni e 8 mesi, la formula di calcolo dell&#8217;aumento del coefficiente di trasformazione da applicare sarà: ((4,416 &#8211; 4,304)/12)x8 ).</p>
<p>Dott.ssa Noemi Secci<br />
Consulente del Lavoro</p>
<p>Vuoi calcolare la tua pensione, hai dubbi sull&#8217;argomento? Contattaci per una consulenza</p>
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