<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.paghefacili.org &#187; cassazione</title>
	<atom:link href="/tag/cassazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paghefacili.org</link>
	<description>La tua risorsa per l&#039;amministrazione del personale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2013 12:13:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Cassazione: interposizione fittizia di manodopera e finto appaltante</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-interposizione-fittizia-di-manodopera-e-finto-appaltante/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-interposizione-fittizia-di-manodopera-e-finto-appaltante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[In tema di appalto di manodopera, la Corte di Cassazione ha statuito, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS circa le reali mansioni svolte in favore del finto appaltante, la sussistenza dell’interposizione fittizia. Secondo la Sentenza n. 18261 del 30 luglio 2013, la confessione dei lavoratori intermediati inguaia l’unico committente della cooperativa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In tema di appalto di manodopera, la <b>Corte di Cassazione</b> ha statuito, sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori INPS circa le reali mansioni svolte in favore del finto appaltante, la sussistenza dell’interposizione fittizia.</p>
<p>Secondo la <b>Sentenza n. 18261 del 30 luglio 2013</b>, la confessione dei lavoratori intermediati inguaia l’unico committente della cooperativa che sulla carta ha a libro paga il personale utilizzato in realtà dal finto appaltante; quest’ultimo deve pagare le differenze sugli oneri contributivi cui la cooperativa non ha provveduto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-interposizione-fittizia-di-manodopera-e-finto-appaltante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: chiarimenti su trasfertismo e semplice straordinario</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-chiarimenti-su-trasfertismo-e-semplice-straordinario/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-chiarimenti-su-trasfertismo-e-semplice-straordinario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[In materia di trasfertismo, la Corte di Cassazione ha chiarito che qualora il lavoratore svolga la sua prestazione in luoghi sempre diversi, le somme che gli vengono corrisposte, anche con carattere di continuità, non potranno considerarsi automaticamente come somme che concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento. Nello specifico la Suprema [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di <b>trasfertismo</b>, la <b>Corte di Cassazione</b> ha chiarito che qualora il lavoratore svolga la sua prestazione in luoghi sempre diversi, le somme che gli vengono corrisposte, anche con carattere di continuità, non potranno considerarsi automaticamente come somme che concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.</p>
<p>Nello specifico la Suprema Corte, con l’<b>Ordinanza n. 18237 del 29 luglio 2013</b>, ha precisato che in tutti i casi in cui lo spostamento del lavoratore è “funzionale” all’attività lavorativa che lo stesso deve svolgere, il tempo impiegato andrà considerato all’interno dell’orario di lavoro e conseguentemente rientrerà all’interno della retribuzione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-chiarimenti-su-trasfertismo-e-semplice-straordinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: monetizzazione delle ferie in caso di mancata fruizione</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-monetizzazione-delle-ferie-in-caso-di-mancata-fruizione/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-monetizzazione-delle-ferie-in-caso-di-mancata-fruizione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[In materia di diritto alle ferie, visto il carattere irrinunciabile di tale diritto sancito dalla Costituzione (art. 36) e dalla disciplina comunitaria (art. 7, direttiva 2003/88/CE), la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di mancata fruizione anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva. Nello specifico la Suprema Corte, con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In materia di <b>diritto alle ferie</b>, visto il carattere irrinunciabile di tale diritto sancito dalla Costituzione (art. 36) e dalla disciplina comunitaria (art. 7, direttiva 2003/88/CE), la <b>Corte di Cassazione</b> ha statuito che, nell’ipotesi di mancata fruizione anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva.</p>
<p>Nello specifico la Suprema Corte, con la <b>Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013</b>, ha chiarito che non rileva il fatto che il contratto collettivo applicabile in azienda stabilisce il pagamento soltanto nel caso in cui il mancato godimento delle ferie è dipeso da motivi di servizio. Viene precisato, altresì, che l’indennità sostitutiva riveste sia un carattere risarcitorio, in quanto compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo, sia un carattere retributivo, poiché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe invece dovuto essere lavorato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-monetizzazione-delle-ferie-in-caso-di-mancata-fruizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: tirocinio seguito da co.co.pro. &#8211; non c&#8217;è subordinazione se esite il progetto</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-tirocinio-seguito-da-co-co-pro-non-ce-subordinazione-se-esite-il-progetto/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-tirocinio-seguito-da-co-co-pro-non-ce-subordinazione-se-esite-il-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[co.co.pro.]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>
		<category><![CDATA[tirocinio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di un tirocinio, un’impresa ha stipulato con il medesimo lavoratore una collaborazione coordinata a progetto: non c’è presunzione di subordinazione se l’azienda dimostra l’esistenza concreta di un progetto. È questa la conclusione della Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 18091 del 25 luglio 2013 precisa che le tipologie contrattuali scelte di volta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito di un <b>tirocinio</b>, un’impresa ha stipulato con il medesimo lavoratore una <b>collaborazione coordinata a progetto</b>: non c’è presunzione di <b>subordinazione</b> se l’azienda dimostra l’esistenza concreta di un progetto.</p>
<p>È questa la conclusione della <b>Corte di Cassazione</b>, che nella <b>Sentenza n. 18091 </b>del <b>25 luglio 2013 </b>precisa che le tipologie contrattuali scelte di volta in volta dalle parti rispondevano alle esigenze esistenti nel momento specifico della loro sottoscrizione e, pertanto, vista l’esistenza reale di un progetto affidato alla lavoratrice, deve essere esclusa l’esistenza di un vincolo di subordinazione fra collaboratrice e azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-tirocinio-seguito-da-co-co-pro-non-ce-subordinazione-se-esite-il-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: Datore responsabile anche per gli illeciti dei lavoratori “in nero”</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-datore-responsabile-anche-per-gli-illeciti-dei-lavoratori-in-nero/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-datore-responsabile-anche-per-gli-illeciti-dei-lavoratori-in-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 09:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del datore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 32462 del 25 luglio 2013 ha affermato la responsabilità del datore di lavoro per gli illeciti compiuti dai lavoratori anche se questi sono “in nero”, quindi in assenza di un regolare contratto di lavoro: è sufficiente, chiarisce la Corte, che il lavoratore presti la propria opera all’interno dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <b>Corte di Cassazione</b>, nella <b>Sentenza n. 32462</b> del <b>25 luglio 2013</b> ha affermato la <b>responsabilità</b> del <b>datore di lavoro</b> per gli illeciti compiuti dai <b>lavoratori</b> anche se questi sono “<b>in nero</b>”, quindi in assenza di un regolare contratto di lavoro: è sufficiente, chiarisce la Corte, che il lavoratore presti la propria opera all’interno dei compiti affidatigli di modo che tale condotta non possa essere ritenuta totalmente estranea al rapporto di lavoro.</p>
<p>La responsabilità ex <b>art. 2409</b> del <b>codice civile</b>, precisa la Suprema Corte, non deriva dall’esistenza di un contratto di lavoro, ma “<i>è sufficiente che le stesse </i>(i lavoratori)<i> siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, e abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la sorveglianza dell’imprenditore</i>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-datore-responsabile-anche-per-gli-illeciti-dei-lavoratori-in-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: viaggi premio ai clienti non deducibili come spese di rappresentanza</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-viaggi-premio-ai-clienti-non-deducibili-come-spese-di-rappresentanza/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-viaggi-premio-ai-clienti-non-deducibili-come-spese-di-rappresentanza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Con Ordinanza 18 luglio 2013, n. 17645, la Corte di Cassazione ha stabilito che i viaggi premio ai clienti non sono da considerare costi deducibili come spese di rappresentanza dell’azienda. Infatti, è stato chiarito che “rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all&#8217;art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i costi sostenuti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con <b>Ordinanza 18 luglio 2013, n. 17645, la Corte di Cassazione</b> ha stabilito che i <b>viaggi premio ai clienti </b><b>non sono</b> da considerare <b>costi deducibili</b> come spese di rappresentanza dell’azienda.</p>
<p>Infatti, è stato chiarito che <i>“rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all&#8217;art. 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i <b>costi sostenuti per accrescere il prestigio della società</b> <b>senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite</b>, mentre ne restano <b>escluse</b> quelle di <b>pubblicità e propaganda</b>, aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l&#8217;esistenza di beni e servizi prodotti dall&#8217;impresa”.</i></p>
<p>Oltre a ciò, è stato precisato che il credito accertato con revocatoria fallimentare può essere dedotto solamente nell’esercizio in cui la sentenza diviene definitiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-viaggi-premio-ai-clienti-non-deducibili-come-spese-di-rappresentanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: Dirigente esente da responsabilità per infortunio se fornisce tutte le dotazioni</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-dirigente-esente-da-responsabilita-per-infortunio-se-fornisce-tutte-le-dotazioni/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-dirigente-esente-da-responsabilita-per-infortunio-se-fornisce-tutte-le-dotazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17938 pubblicata il 24 luglio 2013, ha ribadito l’estraneità del dirigente da responsabilità per l’infortunio occorso al caposquadra, quando questi era stato selezionato anche per vigilare sulla sicurezza degli operai nei cantieri, era adeguatamente formato e competente  e gli erano state fornite tutte le dotazioni anti-infortunistiche del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <b>Corte di Cassazione</b>, con la Sentenza n. <b>17938 </b>pubblicata il <b>24 luglio 2013</b>, ha ribadito l’estraneità del dirigente da <b>responsabilità</b> per l’<b>infortunio</b> occorso al <b>caposquadra</b>, quando questi era stato selezionato anche per vigilare sulla <b>sicurezza</b> degli operai nei cantieri, era <b>adeguatamente formato</b> e competente  e gli erano state fornite tutte le <b>dotazioni anti-infortunistiche</b> del caso.</p>
<p>La Suprema Corte, trovandosi a giudicare nuovamente il caso in questione, che già aveva rinviato alla corte d’appello negando il risarcimento al caposquadra, conferma la sua posizione: il datore di lavoro che ha dato prova di aver messo in atto tutte le misure volte a evitare il rischio d’infortunio e che ha assegnato al lavoratore mansioni coerenti con la qualifica e l’esperienza del caposquadra non può essere ritenuto responsabile dell’infortunio occorso allo stesso, che pertanto non ha diritto ad alcun risarcimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-dirigente-esente-da-responsabilita-per-infortunio-se-fornisce-tutte-le-dotazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: licenziamento illegittimo in caso di rifiuto di svolgere mansioni superiori</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-licenziamento-illegittimo-in-caso-di-rifiuto-di-svolgere-mansioni-superiori/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-licenziamento-illegittimo-in-caso-di-rifiuto-di-svolgere-mansioni-superiori/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento illegittimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Con sentenza n. 17713 del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che l&#8217;illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori anche penali. I giudici della Suprema Corte, hanno ripreso il seguente principio di diritto: &#8220;Il rifiuto, da parte del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="color: #000080; font-family: Verdana;"><span style="color: #000000;"> Con sentenza n. <strong>17713</strong> del<strong> 19 luglio 2013</strong>, la Corte di Cassazione ha affermato che l&#8217;illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori se esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori anche penali.</span> </span></p>
<p align="justify">I giudici della Suprema Corte, hanno ripreso il seguente principio di diritto: &#8220;Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere legittimo e quindi non giustificare il licenziamento in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’articolo 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede&#8221; (Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304).</p>
<p align="justify">              <span style="color: #000080; font-family: Verdana;"><br />
<a href="http://www.dplmodena.it/cassazione/sentenze/licenziamento/17713-13.pdf" target="_blank">Sentenza n. 17713/2013</a> <img alt="" src="http://www.dplmodena.it/pdf_ico.gif" width="16" height="16" /> (fonte Guida al Diritto)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-licenziamento-illegittimo-in-caso-di-rifiuto-di-svolgere-mansioni-superiori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: Perdita del &#8220;bonus assunzione&#8221; in caso di licenziamento dei dipendenti</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-perdita-del-bonus-assunzione-in-caso-di-licenziamento-dei-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-perdita-del-bonus-assunzione-in-caso-di-licenziamento-dei-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 09:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Con sentenza n. 17431 del 17 luglio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che l&#8217;impresa che beneficia del credito d’imposta per l’assunzione di dipendenti e poi, a causa della chiusura di cantieri, è costretta a licenziarli, perde il beneficio. La perdita del bonus può non essere revocato solo in presenza di cause di forza maggiore mentre il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span style="color: #000000; font-family: Verdana;">Con sentenza n. <strong>17431</strong> del<strong> 17 luglio 2013</strong>, la Corte di Cassazione ha affermato che l&#8217;impresa che beneficia del credito d’imposta per l’assunzione di dipendenti e poi, a causa della chiusura di cantieri, è costretta a licenziarli, perde il beneficio.</span></p>
<p align="justify">La perdita del bonus può non essere revocato solo in presenza di cause di forza maggiore mentre il licenziamento è una libera scelta del datore di lavoro.</p>
<p align="justify">
<p align="justify">
<h2 id="titoloArticolo"><em>CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 luglio 2013, n. 17431</em></h2>
<div id="testoArticolo">
<p><em>Recupero credito d’imposta – Licenziamento dipendenti – Committenti – Sospensione attività – Chiusura cantiere</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Svolgimento del processo</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>L’Amministrazione finanziaria dispose la revoca del credito di imposta concesso a L.P., e da questi goduto per l’anno 1998, ai sensi dell’art. 4 della legge 27.12.1997 n.449, in quanto i nuovi cinque dipendenti assunti, all’uopo, nell’anno 1998 erano stati licenziati quattro nel 1999 ed uno nel 2000.</em></p>
<p><em>Avverso tale provvedimento L.P. propose ricorso rilevando che era stato costretto ai licenziamenti in quanto le Amministrazioni committenti avevano disposto la sospensione dei lavori appaltatigli.</em></p>
<p><em>La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ma la sentenza, a seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, veniva integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo con la sentenza indicata in epigrafe.</em></p>
<p><em>I Giudici territoriali ritenevano che la semplice chiusura dei cantieri non giustificasse il licenziamento degli operai assunti e che il contribuente non aveva dimostrato la crisi economica in cui versava l’impresa.</em></p>
<p><em>Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato due motivi, il contribuente.</em></p>
<p><em>Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Motivi della decisione</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>1. Con il primo motivo – rubricato “violazione dell’art.4 della legge 27.12.1997 n.449, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c- il ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria Regionale nel non ritenere che il licenziamento dei lavoratori era stato indipendente dalla volontà del datore di lavoro in quanto causato da fatto del terzo ed in particolare, per avere in un caso le Amministrazioni committenti, disposto nel 1999, la sospensione dei lavori (il che aveva determinato la chiusura del cantiere con il licenziamento di quattro lavoratori) e, nell’altro, per essere stati ultimati i lavori del secondo appalto con conseguente licenziamento dell’ultimo dipendente assunto.</em></p>
<p><em>2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’ art.360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che la motivazione della sentenza impugnata/ richiedendo la dimostrazione dello stato di dissesto dell’impresa è del tutto inidonea a sostenere la pronuncia di legittimità della revoca del beneficio fiscale concesso, non essendo tale circostanza rilevante ai fini del decidere.</em></p>
<p><em>3. I motivi sono infondati.</em></p>
<p><em>L’art.4, comma 5, lett.c. della legge n.449/97 condiziona espressamente l’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento al mantenimento, nel periodo agevolato, del livello occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni.</em></p>
<p><em>Attesa l’indubbia ratio della norma, costituita dall’incentivazione alla stabile occupazione in particolari aree del territorio, ne deriva chiaramente che ciò che conta è che il livello occupazionale -ossia, ovviamente, il numero dei lavoratori, a prescindere dall’identità delle persone – raggiunto in virtù delle nuove assunzioni si mantenga costante nell’intero triennio e non subisca, cioè, variazioni in diminuzione, nemmeno temporanee, a pena di decadenza dall’agevolazione, senza che assumano rilievo le ragioni di tali eventuali riduzioni (cfr.Cass.n.17965/2012).</em></p>
<p><em>In tal senso, pertanto, nessuna rilevanza può, certamente, attribuirsi al licenziamento per “chiusura del cantiere per ultimazione del lavoro appaltato”, come avvenuto nella specie, con riguardo ad un lavoratore (come dedotto dallo stesso ricorrente), ma neppure al provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla stazione appaltante relativamente ad altro cantiere.</em></p>
<p><em>A tale diversa soluzione non può, infatti, soccorrere il contenuto, invocato dal ricorrente, della circolare ministeriale n.219E del 1998 a mente della quale la riduzione del livello occupazionale raggiunto per effetto delle nuove assunzioni, per cause non imputabili né alla volontà del datore di lavoro né a quella del prestatore non costituisce, in generale, causa di revoca del credito di imposta in argomento” .</em></p>
<p><em>Come correttamente argomentato dai Giudici di appello, le circostanze indicate dal contribuente non integrano ipotesi di causa di forza maggiore ovvero non imputabili alla volontà del datore di lavoro, atteso che la sospensione dei lavori disposta dalla Stazione appaltante non determina la cessazione dell’attività di impresa e che, pertanto, il licenziamento dei dipendenti neo assunti va ricondotto ad una libera scelta del datore di lavoro.</em></p>
<p><em>Ne consegue il rigetto del ricorso.</em></p>
<p><em>Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>P.Q.M.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Rigetta il ricorso.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: DPL Modena</h6>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-perdita-del-bonus-assunzione-in-caso-di-licenziamento-dei-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: non è professionista ma dipendente chi firma il foglio presenze</title>
		<link>http://www.paghefacili.org/cassazione-non-e-professionista-ma-dipendente-chi-firma-il-foglio-presenze/</link>
		<comments>http://www.paghefacili.org/cassazione-non-e-professionista-ma-dipendente-chi-firma-il-foglio-presenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 09:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Casini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro subordinato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paghefacili.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Con Sentenza n. 17478 del 17 luglio 2013, la Corte di Cassazione torna sul tema della subordinazione in relazione alle caratteristiche dello svolgimento della prestazione lavorativa di un professionista. In particolare, la Suprema Corte ha sentenziato che non può essere ricondotta ad attività professionale lo svolgimento di un’attività lavorativa che preveda la firma di un [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con <b>Sentenza n. 17478 del 17 luglio 2013</b>, la Corte di Cassazione torna sul tema della subordinazione in relazione alle caratteristiche dello svolgimento della prestazione lavorativa di un professionista.</p>
<p>In particolare, la Suprema Corte ha sentenziato che <b>non</b> può essere ricondotta ad <b>attività professionale</b> lo svolgimento di un’attività lavorativa che preveda la <b>firma di un foglio presenza</b>: tale atto colloca il lavoratore nell’organizzazione aziendale conferendo al rapporto di lavoro la natura di <b>subordinazione</b>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6>Fonte: Seac</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paghefacili.org/cassazione-non-e-professionista-ma-dipendente-chi-firma-il-foglio-presenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
