Licenziamento Lavoratrice Madre: la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14515 del 6 giugno 2018, ha ribadito nuovamente il concetto secondo cui la lavoratrice madre può essere licenziata, anche prima del compimento del primo anno di vita del bambino, solamente laddove vi sia una cessazione dell’intera attività dell’azienda cui essa è addetta, così come stabilito dall’art. 54, co. 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 151/2001.
Secondo la Corte di Cassazione, il principio contenuto nel predetto art. 54 non può essere esteso anche al caso di cessazione di un singolo reparto dell’Azienda in cui opera la lavoratrice madre.
Per questo motivo, il licenziamento intimato nel periodo protetto deve essere considerato illegittimo.
I FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 7065/2015, depositata il 29 febbraio 2016, la Corte di appello di Roma dichiarava la nullità, per violazione dell’art. 54, comma 3, lett. b), d. lgs. n. 151/2001, del licenziamento intimato alla lavoratrice madre dal datore di lavoro in data 13 novembre 2008, con le statuizioni conseguenti.
La Corte rilevava, a sostegno della propria decisione, come la norma richiamata dovesse considerarsi di stretta interpretazione e di conseguenza consentisse il licenziamento della lavoratrice madre soltanto nei casi di cessazione totale dell’attività (e non anche, come nel caso di specie, di chiusura del reparto al quale la stessa era addetta).
La Corte, in ogni caso, rilevava come la società avesse espressamente assunto l’obbligo di reimpiegare la lavoratrice, al termine del periodo protetto, in altro esercizio e come la stessa, alla luce delle diverse mansioni svolte in precedenza, potesse essere utilmente ricollocata in azienda, così da determinare la nullità del recesso anche nell’ipotesi in cui si fosse ritenuto di accedere al diverso orientamento giurisprudenziale in materia.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione.
PAROLA ALLA CORTE DI CASSAZIONE
L’art. 54, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 151/ 2001 prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda alla quale la lavoratrice è addetta.
Poiché si tratta di norma che pone un’eccezione ad un principio di carattere generale (e cioè quello fissato dall’art. 54, comma 1, di divieto di licenziamento della lavoratrice che si trovi nelle condizioni ivi specificate), essa è da ritenersi di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; con la conseguenza che per la non applicabilità del divieto devono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla citata lett. b) e cioè che il datore di lavoro sia un’azienda e che vi sia cessazione dell’attività (Cass. n. 10391/2005).
Su tali premesse è stato più di recente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte che la deroga al divieto di licenziamento di cui all’art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, per cui, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione di ramo d’azienda (Cass. n. 18363/2013).
Tale orientamento, a cui si ritiene di dare continuità, è stato da ultimo confermato da Cass. 22720/2017, secondo la quale “in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui all’art. 54, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale”.
Per questi motivi, il ricorso della Società datrice di lavoro è stato quindi respinto.





